Le porte tagliafuoco svolgono un ruolo cruciale nella prevenzione e nel contenimento degli incendi all’interno degli edifici. Queste porte speciali sono progettate per resistere al fuoco per un determinato periodo di tempo, consentendo a tutte le persone di evacuare in sicurezza e proteggendo le aree circostanti dagli effetti devastanti delle fiamme e del fumo.
Per garantire che le porte tagliafuoco soddisfino gli standard di sicurezza necessari, è fondamentale avere una chiara comprensione del quadro normativo che le regola. In questo articolo, esploreremo il quadro normativo riguardante le porte tagliafuoco, fornendo dettagliate informazioni sui requisiti essenziali che devono essere rispettati per l’installazione, la manutenzione e l’utilizzo di tali porte all’interno degli edifici.
Indice dei contenuti
Toggle12 Novembre 2019, il Documento la Rev. 3.0 aggiorna con i riferimenti a:
Circolare DCPREV n. 16746 del 06/11/2019
Porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n.305/2011 sui Prodotti da Costruzione (CPR).
Porte pedonali esterne, porte e cancelli industriali, chiarimenti ed indirizzi applicativi.
26 Ottobre 2019, il Documento la Rev. 2.0 aggiorna con i riferimenti a:
UNI EN 14351-2:2018
Finestre e porte – Norma di prodotto, caratteristiche prestazionali.
Parte 2: Finestre e porte interne pedonali.
27 Giugno, il Documento la Rev. 1.0 aggiorna con:
Normativa sui requisiti di installazione D.Lgs. 81/2008 e DM 10 Marzo 1998.
Normativa per la dotazione di sistemi di apertura antipanico di cui alle: UNI EN 179 (maniglioni antipanico) e UNI EN 1125 (maniglie o piastre a spinta).
Excursus
Omologazioni porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco) per gli effetti del D.M. 27 gennaio 1999, D.M. 20 aprile 2001 e del D.M. 21 Giugno 2004.
L’obbligo della marcatura CE, sostituisce il regime omologativo in Italia
Con l’obbligo della marcatura CE le porte tagliafuoco riporteranno una marcatura unitaria per la libera circolazione in tutti gli stati membri dell’UE.
Non potranno essere posti ulteriori requisiti nazionali in relazione all’utilizzo delle porte in ambito edilizio, tuttavia il livello prestazionale (EI 30,60,90,120) rimarrà di competenza dei singoli stati UE.
Le norme di prova e di riferimento saranno comuni per tutti, per cui una porta provata in uno stato dovrà avere lo stesso risultato se provata in un altro e pertanto dovranno corrispondere anche per le prestazioni di resistenza al fuoco.
Per arrivare alla marcatura il percorso da fare è già delineato, con la norma di prodotto EN 16034:2014. La marcatura entrerà in vigore il 01/11/2016 e diventerà obbligatoria dal 01/11/2019 (proroga dal 01.09.2016 / 01.09.2019).
La norma EN 16034 sarà però utilizzata di appoggio, per le caratteristiche di resistenza al fuoco e/o controllo del fumo, alla norma di prodotto relativa (la EN 14351-1 per le porte esterne, la EN 14351-2 per le porte interne ecc…).
E’ stata pubblicata a Novembre 2018 la norma di prodotto EN 14351-2:2018 per le porte interne, ma non ancora armonizzata (pubblicazione in GU).
Sono marcabili CE da novembre 2016 solo le porte classificate come:
Esterne pedonali conformi alla EN 14351-1
Portoni conformi alla EN 13241;
Pedonali, porte e cancelli industriali, commerciali e finestre apribili conformi EN 16034:2014 (la norma EN 16034:2014 si applica esclusivamente insieme alla norma EN 13241:2003+A2:2016 o insieme alla norma EN 14351-1:2006+A2:2016);
Automatiche conformi alla EN 16361 – quando armonizzata CPR;
Interne conformi alla EN 14351-2 – quando armonizzata CPR.
Per ottenere la marcatura i produttori dovranno:
– eseguire le prove iniziali di tipo sui campioni rappresentativi della loro produzione presso un organismo notificato dalla Commissione Europea;
– predisporre ed applicare il controllo di produzione in fabbrica.
Prima di questi due controlli i produttori dovranno:
– preparare a documentazione relativa ai prodotti da sottoporre a prova;
– preparare il manuale per il controllo della produzione.
Leggi anche: Manutenzione porte tagliafuoco