+39 02 2405703 | info@paginesicurezza.it

logo antincendio sestese
CORSI ANTINCENDIO E SICUREZZA

Approfondimenti

Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro: D.M. 3 settembre 2021

addetti antincendio che usano gli estintori

Con il Decreto 3 settembre 2021 sono stati aggiornati i criteri diretti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi nonché le misure precauzionali di esercizio, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il cardine del decreto è l’art. 3, che fornisce indicazioni per individuare i criteri di progettazio­ne, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio da applicare nello specifico luogo di lavo­ro. Sono previsti 4 casi, ognuno dei quali descritto in uno dei 4 commi che costituiscono l’articolo:

1. in generale “le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, rea­lizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano ap­plicabili”;

2. per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell’allegato I, si applica l’allegato I stesso;

3. per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;

4. il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di ap­plicare il DM 3 agosto 2015.

Quali sono i luoghi di lavoro che devono fare la nuova valutazione?

Sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

– con affollamento complessivo: ≤ 100 occupanti;
– con superficie lorda complessiva: ≤1000 m2
– con piani situati a quota compresa tra -5m e 24 m;
– ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
– ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
– ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio.

Il “Decreto Minicodice” è stato impostato come uno strumento snello e facilmente utilizzabile anche da chi non ha approfondito la progettazione della sicurezza antincendio prestazionale che ca­ratterizza il Codice di prevenzione incendi, di cui conserva lo stesso linguaggio ed approccio, pur recando numerose semplificazioni.

Le misure da adottare per l’attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:

• Compartimentazione
• Esodo
• Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
• Controllo dell’incendio Rivelazione e allarme Controllo di fumi e calore Operatività antincendio
• Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.