Nel presente articolo, esploreremo in dettaglio la normativa sicurezza sui luoghi di lavoro, analizzando i suoi principali requisiti e le responsabilità degli attori coinvolti. Inoltre, forniamo esempi concreti di applicazione della norma, al fine di evidenziare l’importanza di adottare misure di sicurezza adeguate per prevenire incidenti e garantire un ambiente di lavoro protetto per tutti i lavoratori.
Attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sicurezza sui luoghi di lavoro, le aziende possono promuovere una cultura della sicurezza e mantenere il proprio impegno nella tutela della salute e del benessere dei dipendenti.
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ToggleCosa cambia per la normativa sicurezza sui luoghi di lavoro per i lavori elettrici?
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato la nuova edizione (IV) della norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, entrata in vigore dal febbraio 2014, sostituisce in toto la precedente CEI 11-27 del 2005, che tuttavia rimarrà applicabile fino al 01/02/2015.
La norma CEI 11-27 rappresenta il riferimento normativo italiano per l’esecuzione dei lavori elettrici, per meglio comprendere: “tutte quelle operazioni ed attività di lavoro sugli impianti elettrici, ad essi connesse e vicino ad essi”. La CEI 11-27 é fondamentale in materia DI antinfortunistica è confermata, in modo inequivocabile, dall’articolo 83 del D.Lgs. 81/2008, il cui oggetto sono i “Lavori in prossimità di parti attive” e che di seguito riportiamo:
1. Non possono essere eseguiti lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell’allegato IX, salvo che non vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
2. Si considerano idonee ai fini di cui al comma 1 le disposizioni contenute nelle pertinenti norme tecniche.
La norma CEI 11-27:2014:
é specialistica nell’ambito elettrico, ma questo non deve trarre in inganno, chiunque si occupi di lavori che presentano Rischio Elettrico, indipendentemente dalla natura del lavoro. Si deve infatti prendere in esame il rischio in relazione alle distanze che si mantengono tra le persone (mezzi e attrezzi maneggiati, compresi) e le parti attive in tensione non protette degli impianti elettrici e delle linee elettriche.
La IV edizione della Norma CEI 11-27, derivata dalla obbligatoria Norma CEI EN 50110-1:2014, introduce alcune sostanziali modifiche rispetto alla precedente edizione, tra le quali:
1. nuove definizioni riguardanti le figure responsabili dell’esercizio in sicurezza degli impianti elettrici e dell’esecuzione in sicurezza dei lavori eseguiti su di essi;
2. modifiche alle definizioni di lavoro elettrico e di lavoro non elettrico;
3. specifiche prescrizioni di sicurezza per le persone comuni (PEC) che eseguono lavori di natura non elettrica;
4. introduzione della distanza DA9 riguardante i lavori non elettrici per tener conto delle definizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/08;
5. modifiche alla distanza di lavoro elettrico sotto tensione (DL) relativa alla bassa tensione;
6. revisione e aggiunta della modulistica correlata ai lavori elettrici e lavori non elettrici.
Vediamo di seguito alcuni approfondimenti sulle principali novità introdotte dalla nuova edizione della norma CEI 11-27:2014.
Normativa sicurezza sui luoghi di lavoro: nuove definizioni relative ai responsabili degli impianti elettrici
La IV edizione della norma CEI 11-27 introduce due nuove figure per la sicurezza nei lavori elettrici che affiancano le già note funzioni di Responsabile dell’Impianto (RI) e Preposto ai Lavori (PL).
A tali nuove figure viene dato il nome di Persona o Unità Responsabile dell’Impianto elettrico (URI) e di Persona o Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL). Appare evidente che i ruoli suddetti possono essere svolti da una persona o da un gruppo di persone (unità).
Più in dettaglio, la URI viene definita come “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”
La seconda nuova figura, ossia l’Unità Responsabile della realizzazione del Lavoro (URL), è invece definita come l’Unità o Persona alla quale è demandato l’incarico di eseguire il lavoro.
In sostanza, la nuova edizione della norma CEI 11-27:2014 introducendo queste due nuove figure consente al Datore di Lavoro dell’azienda, o comunque al soggetto che ha il compito di creare tale organizzazione, molteplici soluzioni, in funzione delle dimensioni, delle deleghe di funzione e delle competenze aziendali disponibili.
Rapporti tra la norma cei 11-27 e il d.lgs.81/08
In merito alle responsabilità in tema di salute e sicurezza sul lavoro a carico dei soggetti che rivestono i ruoli di URI, RI, URL e PL, è impossibile definire a priori una precisa corrispondenza tra queste figure e quelle di Datore di Lavoro, dirigente, preposto e lavoratore indicate dal D. Lgs. 81/08, la norma si va a concentrare sulla effettiva struttura organizzativa e le reali responsabilità derivate dai reali compiti svolti. In tal senso è da ritenersi illuminante la nota numero 9 della norma CEI 11-27:2014, che recita “[…] Il PL della presente Norma ha tutte le attribuzioni del preposto cui si riferisce in modo generale il D.Lgs 81/08 e anche quelle particolari nel campo elettrico: pertanto, la figura del PL della Norma CEI 11-27:2014 non necessariamente coincide con quella del D.Lgs 81/08”.
L’apparente contraddizione contenuta nella nota si risolve comprendendo che il PL ha tutte le attribuzioni del preposto secondo D. Lgs. 81/08 e, potenzialmente, anche altre, in funzione dell’effettivo assetto organizzativo dato dall’azienda.
Tutto ciò naturalmente determina la necessità di assoggettare le varie figure (URI, RI, URL, PL) anche ad una formazione per Responsabile dell’Impianto elettrico e per Preposto ai Lavori coerente con il ruolo svolto, con particolare riferimento alla formazione sulla sicurezza prevista dall’art. 37 e dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11 per dirigenti e preposti.
La qualificazione del personale addetto ai lavori elettrici
E’ noto che nelle varie edizioni della norma CEI 11-27 sono definiti i profili professionali delle persone che effettuano i lavori elettrici, denominandoli “persona esperta” (PES) e “persona avvertita” (PAV). Inoltre è prescritto che il personale che lavora sotto tensione deve, oltre che avere la qualifica di “persona esperta (PES)” o “persona avvertita(PAV)”, aver ottenuto dal Datore di Lavoro l’idoneità ai lavori sotto tensione su sistemi di Categoria 0 e I.
Anche la nuova quarta edizione della norma CEI 11-27 individua i requisiti formativi minimi per gli addetti ai lavori elettrici, come di seguito descritti:
1. per la persona esperta (PES) e la persona avvertita (PAV) nei contenuti di cui ai livelli 1A “Conoscenze teoriche” ed 1B “Conoscenze e capacità per l’operatività”
2. per il conseguimento dell’idoneità ai lavori sotto tensione nei contenuti di cui ai livelli 2A “Conoscenze teoriche di base per i lavori sotto tensione” e 2B “Conoscenze pratiche sulle tecniche di lavoro sotto tensione”.
I percorsi formativi per addetti ai lavori elettrici, trattano, normalmente, soltanto i contenuti relativi ai livelli 1A e 2A della Norma CEI 11-27 (ricordiamo le raccomandazioni relative alla durata minima della formazione teorica, ossia 10 ore per il livello 1A e 4 ore per il livello 2A).
E’ infatti un errore diffuso non assoggettare il personale addetto ai lavori elettrici ad una formazione sui contenuti dei livelli 1B e 2B della Norma CEI 11-27, ritenendo erroneamente che l’esperienza lavorativa acquisita sia sufficiente a fornire le stesse conoscenze.
Per chiarire meglio questo errore, riportiamo a titolo di esempio alcune delle conoscenze specifiche previste nei livelli 1B e 2B della Norma CEI 11-27:
1. definizione, individuazione, delimitazione della zona di lavoro;
2. valutazione delle condizioni ambientali;
3. modalità di scambio delle informazioni;
4. uso e verifica dei DPI previsti nelle disposizioni aziendali;
5. apposizione di barriere e protezioni;
6. valutazione delle distanze;
7. predisposizione e corretta comprensione dei documenti specifici aziendali, equivalenti ad es. al Piano di lavoro, ai documenti di consegna e restituzione impianto, ecc.
L’ultima edizione della norma CEI 11-27 non prevede, come nella precedente edizione, un periodico aggiornamento per gli addetti ai lavori elettrici, né la necessità di sottoporre i lavoratori già formati e qualificati ad un aggiornamento a seguito dell’entrata in vigore dell’edizione 2014.
Tuttavia è opportuno ricordare che l’art. 37 del D. Lgs. 81/08 prevede in senso generale la formazione dei lavoratori per garantire che gli stessi abbiano le idonee conoscenze per lavorare in sicurezza. Pertanto è necessario fornire agli stessi una formazione di “aggiornamento” tutte le volte che variano le misure di sicurezza.
In tal senso la nuova edizione della norma CEI 11-27 richiede senz’altro una revisione della valutazione dei rischi elettrici e delle misure di sicurezza previste in azienda, con particolare attenzione all’organizzazione e alle procedure di lavoro.
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