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Norme

Prevenzione incendi: bozza nuovo D.M. 10.03.98

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La prevenzione incendi è un aspetto di fondamentale importanza per la sicurezza e la tutela delle persone e delle strutture. In questo contesto, il Decreto Ministeriale (DM) del 10 marzo 1998 ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per la normativa italiana in materia di prevenzione incendi.

Il presente articolo si propone di analizzare la bozza del nuovo DM 10.03.98, fornendo una panoramica delle principali novità introdotte e del loro impatto sulle misure di prevenzione incendi. Tale bozza mira a colmare eventuali lacune e ad adeguare la normativa alle nuove esigenze e tecnologie emergenti nel settore.

Nell’articolo verranno esaminati i principali cambiamenti proposti, concentrandosi su aspetti quali la classificazione delle tipologie di edifici, i requisiti per la progettazione e l’esecuzione delle strutture, nonché le misure di prevenzione e protezione da adottare. Saranno inoltre esaminate le procedure per l’ottenimento delle autorizzazioni e le responsabilità degli enti e delle figure professionali coinvolte.

Prevenzione incendi: bozza nuovo D.M. 10.03.98

Da tempo l’associazione M.A.I.A. si propone di migliorare il settore dell’ antincendio e ultimamente mette alla luce questa nuova bozza. E’ stata presentata al CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico) del Ministero dell’ Interno il 10.07.2018 e non é stata ancora approvata ed é attualmente in attesa di osservazioni e proposte di modifica.

Leggendola emergono importanti apporti ed aggiornamenti del famoso 10 marzo, che risente il gravare del tempo. Come sempre rimane fondamentale per le attività non normate.  Comunque non sono soggette al DPR 151 2011, attività soggette a S.C.I.A. ex Certificati di Prevenzione Incendi.  Si mostra utile nel precisare maggiormente alcuni aspetti quali le vie di fuga e gli affollamenti, ma questo é solo l’inizio.

Dando un occhio all’ allegato III (p.11), si parla di classe F per gli estintori ed indica quanti andarne a posizionare in base alla superficie di cottura. La tabella di distribuzione degli estintori, non si suddivide per rischio (basso, medio, alto), ma si concentra solo sulla capacità dell’estintore. Viene evidenziata anche la classe di fuoco, la copertura va da 150 a 250 m2 per  il classico estintore 6 kg a polvere per esempio.

Nell’allegato IX si evince un ammodernamento in linea con i tempi nella formazione degli addetti antincendio. La prova pratica infatti sarà sempre necessaria anche per chi svolge 4 ore di corso, le ore rimarrebbero invariate nei gruppi da 4-8-16 h. Stesso dicasi per i rispettivi aggiornamenti 2-5-8, la classificazione é stabilita in maniera inequivocabile in base alla appartenenza o meno ad attività soggette al sopracitato DPR 151.

Non meno importante sarà la necessita di dover affrontare un percorso di formazione prima di potersi ritenere formatori, con superamento di esami pratici e teorici.

 

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